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Messaggio  presidente Ven Giu 13, 2008 2:32 pm

La pubblicità si fa ogni giorno più invadente: consumatori "soddisfatti o rimborsati", supervalutazioni, sconti, offerte e prezzi "civetta". Come riuscire ad orientarsi in questa giungla ed eviatare di "cadere in trappola"?
La sezione fornisce utili indicazioni sulla normativa vigente e validi consigli per aiutare il consumatore a capire quando dietro la pubblicità c'è l'inganno.
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Messaggio  presidente Ven Giu 13, 2008 2:34 pm

presidente ha scritto:La pubblicità si fa ogni giorno più invadente: consumatori "soddisfatti o rimborsati", supervalutazioni, sconti, offerte e prezzi "civetta". Come riuscire ad orientarsi in questa giungla ed eviatare di "cadere in trappola"?
La sezione fornisce utili indicazioni sulla normativa vigente e validi consigli per aiutare il consumatore a capire quando dietro la pubblicità c'è l'inganno.

Valutare con attenzione il testo del messaggio pubblicitario e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa: spesso le informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale.
Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (IVA, tasse d'imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta, ecc.).
Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (prodotti o metodi dimagranti, cosmetici, ecc.).
Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. Alcune offerte possono nascondere l'esistenza di un vero e proprio contratto.
Controllare sempre l'effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe, ecc.).
Diffidare dei servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici, che possono rivelarsi molto onerosi. Non esiste alcun metodo per rendere più probabili le vincite dei giochi a estrazione.
Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d'interesse TAN, TAEG, periodo di validità).
Fare attenzione alla pubblicità occulta: messaggi pubblicitari possono essere nascosti in contesti dall'apparente natura informativa o di intrattenimento.
Leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto: se è pericoloso la pubblicità deve dirlo.
La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realtà.
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Messaggio  presidente Ven Giu 13, 2008 2:36 pm

Dopo due anni esatti, il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) subisce alcune modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 146/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre scorso in attuazione di alcune norme comunitarie. La materia riguarda le pratiche commerciali scorrette nei confronti del consumatore, definite come i comportamenti di professionisti, artigiani e imprese idonei a indurre il consumatore a prendere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. In particolare sono considerate scorrette le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, di cui il decreto fornisce un elenco riguardante:
l’esistenza o la natura del prodotto;
le caratteristiche principali del prodotto;
il prezzo o il modo in cui questo è calcolato;
la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
i diritti sulla garanzia;
l’omissione di informazioni sulla sicurezza del prodotto;
l’omissione di informazioni sul fatto che il prezzo non è comprensivo delle imposte, sulle modalità di pagamento o sull’esistenza di un diritto di recesso;
dare informazioni false su marchi di qualità o di fiducia, su esistenza di codici di condotta e approvazione da parte di un organismo pubblico;
rifiutare di accettare ordini per il prodotto o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole;
dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato;
fare vendite a carattere piramidale;
affermare che il prodotto può facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
insistere nell’effettuare visite in casa del consumatore che non ne ha interesse;
effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, posta, fax, eccetera;
lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore ha vinto un premio.
Competente a inibire le pratiche commerciali è l’Autorità antitrust, anche se alcune sono di difficile accertamento. L’Autorità può agire d’ufficio o su istanza dei consumatori o delle loro associazioni, oppure di qualunque organizzazione che ne abbia interesse. In caso di inottemperanza alle disposizioni dell’Autorità ci sono sanzioni variabili.
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Pubblicità Empty Pubblicità ingannevole - Procedura per i ricorsi

Messaggio  presidente Ven Giu 13, 2008 2:40 pm

Ogni cittadino e qualsiasi associazione od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust) nei confronti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. Lo ha stabilito la stessa autorità con un provvedimento pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5 dicembre scorso nel quale ha regolato la procedura istruttoria in caso di ricorsi. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando si debba chiedere il parere dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, in presenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il denunciato presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il denunciato può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità.
L’autorità valuta gli impegni e:
Qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il denunciato, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione;
Qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al denunciato per un’eventuale integrazione degli impegni stessi;
Nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceità o in caso di inidoneità degli impegni, delibera il rigetto degli stessi.
L’autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.
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