MULTE - Sanzione strozzina per la multa
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MULTE - Sanzione strozzina per la multa
Roma, 13/06/08 - E’ del tutto cervellotica e vessatoria la norma del Codice della Strada che considera come non pagata una contravvenzione pagata anche con un solo giorno di ritardo.
E’ quanto afferma Unione Consumatori Europei ricordando che l’articolo 203 del Codice della Strada stabilisce che qualora nei termini previsti, ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale, non sia avvenuto il pagamento, il verbale “costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Ciò significa, prosegue Unione Consumatori Europei, che chi paga in ritardo una contravvenzione di 74 euro (sosta in strada urbana di scorrimento) riceverà una cartella esattoriale con l’intimazione a pagare 146 euro più interessi di mora e aggio all’esattore, senza recuperare la somma già pagata. Questa norma, conclude Unione Consumatori Europei, è vero e proprio strozzinaggio e si spera che qualche forza politica si faccia carico di cambiarla.
E’ quanto afferma Unione Consumatori Europei ricordando che l’articolo 203 del Codice della Strada stabilisce che qualora nei termini previsti, ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale, non sia avvenuto il pagamento, il verbale “costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Ciò significa, prosegue Unione Consumatori Europei, che chi paga in ritardo una contravvenzione di 74 euro (sosta in strada urbana di scorrimento) riceverà una cartella esattoriale con l’intimazione a pagare 146 euro più interessi di mora e aggio all’esattore, senza recuperare la somma già pagata. Questa norma, conclude Unione Consumatori Europei, è vero e proprio strozzinaggio e si spera che qualche forza politica si faccia carico di cambiarla.
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